A cura di Manuela Piovera – Studio SEA.
Per i contribuenti con reddito complessivo non superiore ad € 15mila, è consentito soltanto qualora l’imposta lorda sia superiore alla detrazione spettante per lavoro dipendente, diminuita dell’importo di 75 euro. Il trattamento integrativo spetta per un ammontare massimo annuo di € 1.200 a condizione che il soggetto sia “capiente”. Taglio del cuneo fiscale, due sono le nuove misure agevolative: un nuovo bonus, fiscalmente esente, destinato ai lavoratori con un reddito complessivo non superiore a € 20mila; un’ulteriore detrazione di imposta per i redditi superiori ad € 20mila e fino ad € 40mila. Se il reddito complessivo è superiore ad € 20mila ma non a € 40mila, al lavoratore compete un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda. Il bonus e l’ulteriore detrazione si applicano solo ai titolari di redditi di lavoro dipendente. Per le persone fisiche con un reddito complessivo superiore ad € 75mila sono introdotti alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni che saranno parametrate al reddito percepito ed al numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare. La detrazione pari ad € 950 per figli a carico si applicherà esclusivamente con riferimento ai figli di età inferiore a 30 anni, salvo che nel caso di disabilità accertata. Fringe benefit: per il periodo 2025-2027, non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, entro il limite complessivo di euro mille, sia dal punto di vista fiscale che contributivo, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa, degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. La franchigia di €1.000 è elevata a € 2mila per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. Ai fini dell’applicazione del limite maggiorato a € 2mila, i lavoratori sono tenuti a produrre al sostituto di imposta una dichiarazione contenente il codice fiscale dei figli a carico, pena la non applicabilità dell’agevolazione. Per il periodo 2025-2027 è ridotta al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, da applicare sui premi di risultato. L’importo massimo annuo è di € 3mila lordi a condizione che nell’anno precedente a quello di percezione i redditi da lavoro dipendente non siano superiori a € 80mila. Rimborsi spese e tracciabilità dei pagamenti: non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente solo se le spese sono effettuate con metodi tracciabili. In caso contrario, il rimborso al dipendente in trasferta dovrà essere assoggettato a tassazione e contribuzione ordinaria.