A cura di Manuela Piovera – Studio SEA.
Nel 2020, nel pieno della crisi e delle restrizioni pandemiche, il Legislatore aveva previsto, per l’esercizio in corso all’agosto 2020, la possibilità di non rilevare sul bilancio civilistico le quote di ammortamento annuali delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Successivamente la deroga è stata estesa ai bilanci 2021 e 2022. Infine, l’articolo 3 comma 8 del DL 189/2022, il cosiddetto decreto Milleproroghe, ha esteso anche agli esercizi in corso al 31 dicembre 2023, per i soggetti economici che non redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali, il regime derogatorio previsto dall’articolo 60, comma 7-bis, del DL 104/2020, come convertito dalla Legge 126/2020. La proroga si è limitata ad estendere anche all’esercizio 2023 la precedente disciplina derogatoria, senza apportare modifiche. Di conseguenza, i contribuenti hanno potuto decidere se non rilevare fino alla totalità dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il valore di iscrizione, come risultante dall’ultimo bilancio approvato; con possibilità di effettuare sospensioni parziali. Gli obblighi derivanti dall’utilizzo della deroga erano due: quello di accantonare una riserva indisponibile di utili, di importo equivalente agli ammortamenti che non sono stati rilevati: in caso di mancanza o insufficienza di utili di esercizio, la riserva poteva essere integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; e, in mancanza anche di queste, potevano essere accantonati gli utili futuri; quello di esporre in Nota integrativa, o in calce allo Stato patrimoniale (in caso di imprese cosiddette micro), una informativa analitica: degli ammortamenti non rilevati, delle motivazioni che hanno spinto l’impresa ad avvalersi della sospensione in deroga degli ammortamenti, dell’importo d’iscrizione della riserva indisponibile, e dell’impatto che questa decisione aveva avuto sul risultato d’esercizio e sul bilancio in generale. Tra le implicazioni della sospensione, si segnala che il Legislatore aveva previsto la facoltà (non l’obbligo) per il contribuente di dedurre fiscalmente le quote di ammortamento non rilevate civilisticamente; in questo caso, era necessario rilevare una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi, la quale avrebbe prodotto un disallineamento da compensare al termine della vita utile del bene il cui ammortamento era stato sospeso; con conseguenti ricadute in termini di fiscalità differita. FINE PRIMA PARTE.