A cura di Elena Cerutti – Studio Sea
Le alte temperature di questi giorni espongono al rischio caldo i lavoratori impiegati in attività lavorative da svolgersi sia in ambienti all’aperto che al chiuso; tale situazione comporta inevitabilmente la necessità di sospendere o ridurre l’attività lavorativa con intervento delle integrazioni salariali ordinarie per evento meteo. La richiesta di integrazione salariale è subordinata al verificarsi di due elementi ovvero temperatura e tipologia di lavorazione. Per quanto riguarda la temperatura, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza delle temperature elevate, il ricorso al trattamento di integrazione salariale è invocabile dal datore di lavoro laddove le suddette temperature risultino superiori a 35° centigradi. Tuttavia temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l’accoglimento della domanda di accesso al trattamento ordinario qualora entri in considerazione la valutazione anche della temperatura “percepita”, che è più elevata di quella reale; tale situazione si verifica, ad esempio, in quelle giornate in cui si registra un elevato tasso di umidità che concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale. Un ulteriore elemento al fine della concessione dell’integrazione salariale è data dalla tipologia di lavorazione in atto nonché dalle modalità con le quali la stessa viene svolta. In particolare, da tali elementi può emergere la rilevanza della temperatura “percepita” rispetto a quella reale, in considerazione della particolare incidenza che il calore determina sul regolare svolgimento delle lavorazioni. Temperature inferiori ai 35 gradi possono essere idonee a dare titolo al trattamento di integrazione salariale, qualora le attività lavorative siano svolte in luoghi non proteggibili dal sole ovvero se comportino l’utilizzo di materiali o in presenza di lavorazioni che non sopportano il forte calore. Il trattamento di integrazione salariale è riconoscibile, anche, in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, disponga la sospensione/riduzione delle attività in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al medesimo datore di lavoro o ai lavoratori. L’istanza di cassa integrazione e la relativa relazione tecnica deve essere presentata all’inps nei termini ordinari che nel caso di eventi oggettivamente non evitabili, è entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.