a cura di Giuseppina Aversa – Studio SEA
Dalle ore 12 dello scorso 1° dicembre 2025 fino alla stessa ora del 30 gennaio 2026 è attivo lo sportello per presentare le istanze di fruizione del credito d’imposta per l’acquisto di prodotti e imballaggi che provengono da materiali di recupero. Il contributo è riconosciuto alle imprese che hanno acquistato nel 2024 prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica/imballaggi biodegradabili e compostabili. L’impresa alla data di presentazione della domanda deve risultare costituita, regolarmente iscritta e attiva nel Registro Imprese; svolgere un’attività economica in Italia, disponendo di una sede principale/secondaria, essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposta a procedura concorsuale. Non possono beneficiare dell’agevolazione in esame le imprese destinatarie di sanzioni interdittive, che si trovano in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche. Il contributo è pari al 36% delle spese ammissibili, fino all’importo massimo annuo di 20mila euro. Nel caso in cui i bonus richiesti eccedano il limite, il Ministero procede al riparto delle risorse in proporzione all’agevolazione richiesta dal singolo beneficiario. L’agevolazione riguarda l’acquisto di prodotti o imballaggi che rispettino i requisiti di riciclo, compostabilità o recupero da materiali post- consumo, come plastica, carta, cartone, vetro, metalli, legno etc. Il contributo non spetta per gli acquisti di prodotti che si configurano come merce oggetto di rivendita. L’ammontare delle spese sostenute deve risultare da un’apposita attestazione resa, dal Presidente del Collegio sindacale ovvero da un Revisore legale, o da un Dottore commercialista/esperto contabile, Perito commerciale o Consulente del lavoro. Il certificato deve attestare l’elenco delle spese ammissibili al contributo nonché il periodo d’imposta cui sono riferite; l’effettivo utilizzo dei prodotti acquistati nel ciclo produttivo del soggetto beneficiario; l’integrale pagamento delle fatture d’acquisto tramite il c/c intestato al soggetto, con modalità tracciabili e l’immediata riconducibilità degli stessi alle relative fatture; che l’impresa beneficiaria non ha ottenuto altri benefici che si configurino come aiuti di Stato. Il credito d’imposta in esame non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP; è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate utilizzando il codice tributi “7065”. È cumulabile con altre agevolazioni, a condizione che tale cumulo, non porti al superamento del costo sostenuto. Il credito è disponibile decorsi 10 giorni dalla comunicazione del MASE all’Agenzia delle Entrate dell’elenco delle imprese beneficiarie con indicazione dell’importo spettante, il MASE dopo aver verificato, procede alla registrazione dell’aiuto nel registro.





