«Abbandonato dal Comune senza casa né un euro»

Un cittadino: «Mi ospita mio fratello ma mi servono cure mediche» 

Il sindaco però ribatte: «Ha già una famiglia, le leggi sono chiare»

Il signor Gino non ha un lavoro, versa in condizioni economiche e di salute particolarmente critiche e vive in casa ospite di suo fratello. Ma dal Comune non gli concedono la residenza, neanche quella virtuale, non essendo una persona senza fissa dimora, come previsto appunto dalla normativa nazionale. Questo in sintesi è l’ultimo caso che si è registrato a Robbio e che è stato segnalato alla nostra redazione. Abbiamo quindi voluto far luce sulla vicenda, sentendo le opinioni dei diretti protagonisti. «Attualmente vivo da mio fratello – spiega il signor Gino – sono andato in Comune per chiedere la residenza ma ho ricevuto un fermo diniego in quanto l’amministrazione ha varato delle leggi che non posso restare. Dopo un giorno, ho riprovato allora con la residenza virtuale e mi è stato risposto che non posso ottenerla perché sono ospite in casa di un’altra persona. Io credo che per legge l’abitazione sia un diritto di ogni cittadino anche con un indirizzo fittizio, dietro esibizione di alcuni dociumenti come la  tessera sanitaria, la patente e il passaporto. La risposta da parte degli uffici è che non ne ho il diritto perché non sono un senzatetto. Sono arrivato al punto di dire: «Allora vado a dormire su una panchina, all’aria aperta, sotto un ponte o dove capita» ma in quel caso dovrei aspettare l’intervento delle forze dell’ordine. Inoltre, senza riconoscimento della residenza, non posso chiedere neanche il supporto di un medico in quanto devo prendere delle cure specifiche. Non posso permettermi neanche di affittare un alloggio in quanto non ne ho le disponibilità economiche. Ditemi voi se una cosa del genere è possibile, ho pure chiesto l’aiuto del sindaco». Abbiamo allora sentito anche il parere del primo cittadino di Robbio, Roberto Francese. «Premesso che non è compito mio dare le residenze ma di questo se ne occupa l’ufficio Anagrafe – afferma Francese – da quello che ho capito, il signore ha una famiglia, non è un senzatetto, per cui sono state applicate le leggi in materia. Comprendo tutti i disagi e anche l’amarezza del caso, però non possiamo fare più di tanto: le disposizioni parlano chiaro. Non possiamo certo scavalcarle». L’articolo 2, comma 3, della legge anagrafica stabilisce che la persona senza fissa dimora si considera residente nel Comune in cui ha stabilito il domicilio. In mancanza di domicilio, si considera residente nel Comune di nascita. Si richiede, dunque, un semplice legame sociale con il territorio. Quello che sembrerebbe essere maturato nel caso in questione, per quanto riguarda Robbio, ma la vicenda è alquanto complicata da dirimere nel ginepraio di regole che governano la materia. 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *