IL PARERE DELL’ESPERTO – Estromissione agevolata degli immobili aziendali.

A cura di Rocco Martines – Studio SEA.

Gli imprenditori individuali possono beneficiare, entro il 31 maggio 2025, di un’opportunità strategica: l’estromissione agevolata dal patrimonio aziendale degli immobili strumentali, per natura o per destinazione, che non generano reddito fondiario. Tale agevolazione, confermata dalla Legge di bilancio 2025, prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap, in luogo del regime ordinario, con un significativo vantaggio fiscale. La disciplina è contenuta nell’art. 1, comma 37, della legge n. 207/2024 e riguarda gli immobili posseduti al 31 ottobre 2024, con effetto giuridico dell’operazione a partire dal 1° gennaio 2025. L’opzione deve essere esercitata nel periodo 1° gennaio – 31 maggio 2025. L’imposta sostitutiva è pari all’8% della differenza tra il valore normale e quello fiscalmente riconosciuto dell’immobile. Il pagamento si articola in due rate: 60% entro il 30 novembre 2025 e 40% entro il 30 giugno 2026. Il versamento va effettuato con modello F24, codice tributo 1127. L’agevolazione ricalca precedenti interventi legislativi (legge di stabilità 2016, 2017, 2019, 2020 e 2023), consolidando una prassi volta a favorire la razionalizzazione patrimoniale delle imprese individuali. Possono usufruire dell’agevolazione coloro che risultavano titolari di impresa individuale al 31 ottobre 2024 e conservano tale qualifica fino al 1° gennaio 2025. Sono inclusi anche gli eredi che proseguono l’attività e i donatari dell’azienda. L’estromissione riguarda gli immobili strumentali per natura (immobili delle categorie catastali B, C, D, E, A/10 se a uso ufficio) e gli immobili strumentali per destinazione, utilizzati esclusivamente e direttamente per l’attività d’impresa. Anche gli immobili locati o in comodato possono essere agevolati se rientrano tra quelli strumentali per natura. Sono invece esclusi beni merce e immobili non strumentali, anche se iscritti tra le immobilizzazioni. È ammessa l’estromissione per immobili in comunione, limitatamente alla quota dell’imprenditore. L’opzione si perfeziona con comportamento concludente in contabilità ordinaria (registrazione sul libro giornale) o in contabilità semplificata (annotazione sul registro dei beni ammortizzabili). L’operazione risulta validamente effettuata solo con l’indicazione nella dichiarazione dei redditi. L’eventuale ritardo o omissione del versamento non inficia la validità dell’opzione, ma comporta l’iscrizione a ruolo dell’imposta, sanabile tramite ravvedimento operoso.

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