A cura di Denise Aliotta – Studio SEA
Con la misura della Rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali prevista nella manovra finanziaria per il 2026, il Governo intende introdurre una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Aer) al fine di alleggerire il carico delle cartelle esattoriali ancora da recuperare. L’idea è di dare ossigeno ai contribuenti che hanno debiti con il fisco / previdenza, ma rispettando condizioni più stringenti rispetto alle precedenti misure, per evitare che benefici “troppo generosi” favoriscano comportamenti scorretti. In particolare, la Rottamazione quinquies riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Fanno parte della platea i debiti derivanti da omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (es. Irpef, Iva) o dai controlli formali delle dichiarazioni, e mancato versamento dei contributi previdenziali dovuti all’Inps. Sono invece esclusi dalla definizione agevolata i carichi che derivano da accertamenti o da atti impositivi di evasione. Vi è anche una esclusione per chi ha già in corso la precedente definizione agevolata (quater), ma è in regola con i versamenti fino a una certa data: chi è piena mente in regola con la precedente non potrà aderire alla nuova per evitare che sfrutti la nuova per “saltare” i pagamenti. Chi aderisce pagherà solo il capitale del debito e le spese di notifica o esecuzione. Resta dovuto il “carico principale”: contributi, imposte, tributo originario, oltre alle spese esecutive. Per i debiti verso enti locali (es. Imu, Tari), è prevista la possibilità che regioni/enti locali introducano autonomamente una definizione agevolata con modalità proprie; ma l’Irap e alcune addizionali tributari statali sono esclusi. Le modalità di pagamento sono 2: in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure rateizzazione fino a 54 rate bimestrali di pari importo a partire dal 2026/27. Nel pagamento rateale sono dovuti interessi dal 1° agosto 2026 al tasso del 4% annuo sulle rate successive alla prima. Il contribuente manifesta la sua volontà di procedere alla definizione inviando via sito dell’Aer la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2026. Il contribuente perde il beneficio se non paga l’unica rata prevista (in caso di scelta di pagamento in un’unica soluzione), se non paga due rate del piano di rateizzazione, consecutive o non, oppure se non versa l’eventuale rata finale. Non possono accedere alla nuova definizione coloro che, al 30 settembre 2025, erano già in regola con la precedente rottamazione e intendono utilizzarla per posticipare i termini di pagamento





