IL PARERE DELL’ESPERTO – Fisco, proroga al 21 luglio per i versamenti: i beneficiari

A cura di Simone Sajino – Sea Studio.

Il termine per il versamento delle imposte derivanti dalle dichiarazioni fiscali 2024 per i soggetti ISA è stato spostato al 21 luglio 2025, con la possibilità di un ulteriore rinvio al 20 agosto, ma con una maggiorazione del lo 0,4%. Questa novità è stata introdotta dal Decreto Legge n. 84/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 giugno scorso. La proroga riguarda tutti i titolari di partita IVA che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), senza considerare se siano effettivamente applica bili o se ci siano cause di esclusione. Anche i contribuenti in regime forfettario o dei minimi, i soci di società trasparenti, i collaboratori di imprese familiari e le associazioni professionali possono beneficiarne Rimangono esclusi, invece, i soggetti non ISA, come le persone fisiche “private”, gli imprenditori agricoli con solo reddito agrario, gli enti non commerciali privi di attività economica e coloro che superano il limite di ricavi/compensi di 5.164.569 euro. La proroga si applica sia ai saldi che agli acconti delle imposte su Redditi e Irap, oltre alle imposte sostitutive (come la cedolare secca, la flat tax incrementale e l’imposta sui capital gain), IVIE/IVAFE e vari contributi previdenziali. Tra i pagamenti prorogati ci sono anche il diritto annuale alla Camera di Commercio e i contributi IVS per i soci di Srl artigiane o commerciali non trasparenti. Per chi opta per il pagamento rateale, il rinvio riguarda solo la prima rata. Ad esempio, per i soggetti ISA che effettuano il versamento entro il 21 luglio, la seconda rata scadrà il 20 agosto (con interessi dello 0,33%), la terza il 16 settembre e così via fino a dicembre, seguendo un piano aggiornato. Infine, un avviso per le società di capitali: per poter usufruire della proroga, il bilancio 2024 deve essere approvato entro giugno. Se l’approvazione avviene dopo la scadenza rimane quella ordinaria.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *